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R.D. 11/12/1933 n. 1775

Art. 171. Quando si debba dare cauzione, questa è presentata al giudice e l'atto è ricevuto dal cancelliere, salvo il disposto dell'articolo 331 del codice di procedura civile.

Art. 172. Il giudice può in qualunque momento del processo ordinare la comparizione personale delle parti, le quali sono interrogate separatamente o in confronto fra loro, secondo le circostanze. Delle domande e delle risposte si fa processo verbale. Qualora dall'esame delle parti si manifesti la possibilità di transigere o conciliare la lite, il giudice interpone all'uopo i suoi uffici. Se la conciliazione riesce, se ne redige verbale, che è esecutivo contro le parti intervenute.

Art. 173. Chi abbia interesse nella causa può intervenirvi, fino a che non sia emesso dal giudice delegato il provvedimento per la remissione delle parti al tribuna- le a norma dell'articolo 180. L'intervento può essere esercitato anche nella ipotesi in cui, dopo sentenza interlocutoria, la causa ritorni dinanzi al giudice delegato all'istruzione. All'amministrazione dello stato è sempre riconosciuto l'interesse a intervenire nelle cause, anche fra i privati, che comunque si riferiscano ad acque pubbliche. Il suo intervento deve eseguirsi nel termine stabilito nel primo comma del presente articolo. La parte che vuole chiamare in causa un terzo, a cui creda comune la controversia, deve dichiararlo all'altra parte prima del provvedimento predetto. Il giudice stabilisce un termine per la citazione del terzo.

Art. 174. Quando nella prima risposta il convenuto domandi di chiamare in causa un garante, il giudice accorda un termine per citarlo. Se la domanda non s'è fatta nella prima risposta e la citazione del garante non sia eseguita nel termine stabilito, l'istanza in garanzia è separata dalla causa principale.

Art. 175. Qualora sorgano controversie sull'intervento in causa, o sulla chiamata in garanzia, o su altre questioni incidentali, il giudice provvede con ordinanza soggetta ad impugnativa dinanzi al tribunale a norma dell'articolo 162.

Art. 176. Se il ricorrente non deposita il ricorso e i documenti a norma e nei termini dell'articolo 156, la citazione si ha come non avvenuta, salvi tutti gli altri effetti del ricorso. Il convenuto può tuttavia, nei tre giorni successivi, depositare copia del ricorso a lui notificata, e gli eventuali documenti, e chiedere che sia delegato il giudice. Se proponga domande riconvenzionali, deve notificarle al ricorrente nelle forme stabilite nell'articolo 151. Se all'udienza fissata nel ricorso il convenuto, il quale non sia stato citato in persona propria, non comparisca, il giudice dispone che sia rinnovata la notificazione del ricorso per l'udienza che fissa, ed alla quale rinvia la causa; nella nuova notificazione deve essere avvertito il convenuto, che non comparendo, la causa sarà proseguita in sua contumacia.

Art. 177. Il contumace può, sino alla sentenza definitiva, comparire e proporre le sue ragioni: ma avranno effetto le sentenze già pronunciate in giudizio. Il contumace che comparisca scaduto il termine per controdedurre la prova testimoniale o fare eseguire la prova contraria, non può valersi di questo mezzo di prova. In qualunque tempo comparisca il contumace, si ha per non avvenuta la ricognizione di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile, sempre che nel primo atto neghi specificatamente la scrittura o dichiari di non conoscere quella attribuita ad un terzo.

Art. 178. Il contumace che intenda valersi della facoltà concessa all'articolo precedente, dopo il rinvio all'udienza de collegio, deve depositare in cancelleria la comparsa conclusionale coi documenti; se intende comparire prima della udienza deve depositare i documenti e notificare la comparsa alle parti costituite. La comparizione posteriore alla discussione della causa si effettua con le norme stabilite nell'articolo 49 del regio decreto 31 agosto 1901 n. 403, sul procedimento sommario. Qualora il tribunale lo ritenga opportuno, può rimettere le parti dinanzi al giudice delegato per ulteriori atti di istruzione, senza deroga, però, alle disposizioni del precedente articolo.

Art. 179. Il ricorrente nel corso del giudizio contumaciale non può prendere conclusioni diverse da quelle contenute nell'atto di citazione. Parimenti il convenuto, se abbia proposto domande riconvenzionali, non può prendere conclusioni diverse da quelle contenute nell'atto da lui fatto notificare all'attore.

Art. 180. Compiuta l'istruttoria, sono presentate al giudice, nella udienza da lui fissata, le conclusioni definitive, e il giudice rimette le parti ad udienza fissa del tribunale con provvedimento inserito nel processo verbale e non soggetto a notificazione. Le parti possono presentare memorie scritte ad illustrazione delle conclusioni, ma non sono ammesse, dopo tale provvedimento, a produrre nuovi documenti e a variare le conclusioni già prese. Le memorie devono essere depositate in cancelleria sette giorni prima di quello fissato per la discussione, in numero sufficiente per i componenti il collegio giudicante e per le singole parti costituite in giudizio. Per tali copie si osservano le norme stabilite dalla legge del bollo, ai sensi del successivo art. 188.

Art. 181. All'udienza fissata, il giudice delegato fa la relazione della causa. Dopo la relazione, se le parti si facciano rappresentare da un procuratore o da un avvocato, questi può essere ammesso a svolgere succintamente il proprio assunto.

Art. 182. Al collegio che delibera sulla causa devono partecipare, assistendo alla discussione, il giudice delegato all'istruzione e il giudice tecnico che abbia compiuto accertamenti istruttori, salvo per entrambi il caso di sopravvenuto impedimento assoluto e duraturo.

Art. 183. Per la pronunciazione e la forma delle sentenze si osservano le norme stabilite negli articoli 356 a 360 del codice di procedura civile. La pubblicazione delle sentenze incidentali o definitive avviene mediante deposito in cancelleria, a cura del presidente o di chi ne fa le veci, dell'originale sottoscritto dai votanti. Il cancelliere annota in apposito registro il deposito ed entro tre giorni da tale deposito trasmette la sentenza con gli atti all'ufficio del registro e ne dà avviso alle parti perché provvedano alla registrazione. Restituiti la sentenza e gli atti dall'ufficio del registro, il cancelliere entro cinque giorni ne esegue la notificazione alle parti, mediante consegna di copia integrale del dispositivo, nella forma stabilita per la notificazione degli atti di citazione. Il cancelliere comunica alle parti il dispositivo delle ordinanze quando non siano state pronunziate in presenza di esse, mediante notifica a norma del comma precedente. La notificazione è fatta al domicilio o residenza dichiarati o eletti a norma dell'art. 158; al contumace va fatta mediante inserzione sulla gazzetta ufficiale del regno.

Art. 184. La notificazione delle ordinanze e delle sentenze è fatta in conformità alle norme delle leggi sul bollo e contiene:

a) l'intestazione dell'ordinanza o sentenza con la indicazione delle parti;

b) la trascrizione integrale del dispositivo;

c) la data della pubblicazione. Sull'originale e sulle copie del dispositivo il cancelliere riscuote i diritti di copia prelevandoli dal deposito che le parti sono tenute a fare all'atto della iscrizione a ruolo della causa. Dallo stesso deposito sono prelevate le spese della notificazione. L'originale dell'atto è allegato al fascicolo della causa.

Art. 185. Per la liquidazione delle spese e degli onorari di avvocato e di procuratore si applicano le norme dell'art. 59 del r. decreto-legge 27 novembre 1933 n. 1578.

Art. 186. Qualunque istanza è perenta se per il corso di sei mesi non siasi fatto alcun atto di procedura.

Art. 187. Non sono ammesse altre nullità di forma degli atti del procedimento, fuorchè quelle che lasciano assoluta incertezza sulle persone, sull'oggetto dell'atto, sul luogo o sul tempo della comparizione, ovvero che concernono la essenza dell'atto. Le nullità degli atti di citazione sono sanate con la comparizione del citato senza pregiudizio dei diritti quesiti anteriormente alla comparizione salvo il disposto del capoverso dell'articolo 145 del codice di procedura civile.

Art. 188. Gli atti e i provvedimenti relativi ai giudizi di competenza dei tribunali delle acque pubbliche e del tribunale superiore sono soggetti alle tasse di bollo e di registro stabilite per gli atti ed i provvedimenti relativi al giudizio delle corti d'appello. Per l'apposizione delle marche da bollo sugli originali delle difese scritte e delle comparse da scambiarsi tra le parti si osservano le norme vigenti per i giudizi davanti ai tribunali ed alle corti di appello. Le marche dovranno avere lo stesso valore della carta bollata su cui sono scritti gli originali. Le parti sono tenute a fornire al cancelliere i valori bollati occorrenti per i singoli atti della istruttoria.

Art. 189. L'appello avverso le sentenze definitive dei tribunali delle acque pubbliche è proposto nel termine di trenta giorni dalla notificazione del dispositivo, ai sensi dell'articolo 183, mediante ricorso notificato nei modi indicati nei precedenti

articoli 151 e 155. Il termine a comparire è quello stesso indicato nell'articolo 156. Le decisioni interlocutorie dei tribunali di primo grado e quelle che pronunzino su questioni pregiudiziali sono impugnabili soltanto insieme con la sentenza definitiva. La sentenza che in parte sia interlocutoria o pronunzi su questioni pregiudiziali e in parte sia definitiva può essere impugnata solo per la parte definitiva. L'interessato può tuttavia dichiarare, con regolare atto di notificazione entro il termine assegnato per l'appello, che si riserva di proporre il gravame a dopo la pronunzia della sentenza che pone termine all'intero giudizio.

Art. 190. Per i giudizi di appello innanzi al tribunale superiore delle acque si osservano le forme indicate nei precedenti articoli.

Art. 191. Quando il tribunale superiore delle acque pubbliche riformi una sentenza di primo grado, ritiene in ogni caso la causa fino alla sentenza definitiva, salvo il disposto dell'articolo 493 del codice di procedura civile.

Art. 192. I ricorsi al tribunale superiore delle acque pubbliche indicati nell'articolo 143 devono essere notificati nei termini di cui al penultimo comma dello stesso

articolo tanto all'autorità, dalla quale è emanato l'atto o provvedimento impugnato, quanto alle persone alle quali l'atto o provvedimento direttamente si riferisce.

Art. 193. L'autorità che ha emanato il provvedimento impugnato può essere rappresentata negli atti di istruttoria ed anche alle udienze da un suo funzionario all'uopo delegato, sempre col patrocinio e l'assistenza dell'avvocatura dello stato.

Art. 194. Almeno cinque giorni prima che scada il termine per la comparizione, assegnato nel ricorso al tribunale superiore, il ricorrente deve depositare il ricorso col provvedimento definitivo impugnato sotto pena di decadenza. La mancanza del deposito del provvedimento impugnato non importa decadenza se dipende dall'impossibilità di produrlo a causa del rifiuto dell'amministrazione alla domanda di rilascio della copia di esso. Il rifiuto dell'amministrazione si fa constare con verbale dell'ufficiale giudiziario o di notaio da depositarsi insieme col ricorso.

Art. 195. Il ricorso non ha effetto sospensivo, la esecuzione dell'atto o del provvedimento può tuttavia essere sospesa per gravi ragioni con ordinanza motivata del giudice delegato ad istanza del ricorrente. Le domande di sospensione sono proposte nel ricorso o mediante istanza diretta al giudice delegato. In questo secondo caso, la istanza deve essere notificata agli interessati ed alla amministrazione, i quali, nel termine di giorni cinque da tale notifica, possono presentare istanze o memorie al giudice de- legato. Prima che sia spirato tale termine non potrà pronunciarsi sulla domanda di sospensione.

Art. 196. Se il giudice delegato del tribunale superiore riconosce che l'istruzione dell'affare è incompleta, o che i fatti affermati nell'atto o nel provvedimento impugnato sono in contradizione coi documenti, può richiedere all'amministrazione interessata nuovi schiarimenti o documenti ovvero ordinare alla stessa di fare nuove verificazioni, autorizzando le parti ad assistervi ed anche a produrre determinati documenti. Per i necessari rilievi tecnici, la descrizione dei luoghi e la constatazione del- lo stato di fatto, possono essere incaricati uno o più funzionari tecnici dello stato.

 

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